1. La presente legge si applica ai pubblici esercizi e ai circoli privati di qualsiasi specie, nei quali l'attività prevalente consiste nel porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci telefoni pubblici a pagamento, di seguito denominati «esercizi di telefonia». L'attività è considerata prevalente se essa è esercitata sulla maggior parte della superficie commerciale o comunque se il suo fatturato è pari o superiore al 30 per cento del fatturato totale.
2. La presente legge non si applica ai telefoni pubblici posti a disposizione del pubblico in aree pubbliche che sono esterne a locali pubblici o aperti al pubblico e che sono liberamente accessibili.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di telefonia comunicano alla questura territorialmente competente gli orari di apertura da essi praticati. Essi comunicano altresì, con le medesime modalità, le variazioni di orario almeno dieci giorni prima della loro effettuazione.
1. In conformità alle disposizioni delle regioni in materia di orari, ove adottate ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, e sentita l'autorità locale di pubblica sicurezza, i comuni
1. I comuni provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, nei comuni che non hanno ancora dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, è temporaneamente vietata l'apertura degli esercizi di telefonia nell'orario compreso fra le ore 22,00 e le ore 7,00.
1. Il titolare di esercizio di telefonia, o il suo preposto che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva della violazione prevista dal comma 1, è disposta anche la sospensione