PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai pubblici esercizi e ai circoli privati di qualsiasi specie, nei quali l'attività prevalente consiste nel porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci telefoni pubblici a pagamento, di seguito denominati «esercizi di telefonia». L'attività è considerata prevalente se essa è esercitata sulla maggior parte della superficie commerciale o comunque se il suo fatturato è pari o superiore al 30 per cento del fatturato totale.
      2. La presente legge non si applica ai telefoni pubblici posti a disposizione del pubblico in aree pubbliche che sono esterne a locali pubblici o aperti al pubblico e che sono liberamente accessibili.

Art. 2.
(Comunicazione degli orari).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di telefonia comunicano alla questura territorialmente competente gli orari di apertura da essi praticati. Essi comunicano altresì, con le medesime modalità, le variazioni di orario almeno dieci giorni prima della loro effettuazione.

Art. 3.
(Compiti e funzioni dei comuni).

      1. In conformità alle disposizioni delle regioni in materia di orari, ove adottate ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, e sentita l'autorità locale di pubblica sicurezza, i comuni

 

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determinano il numero massimo degli esercizi di telefonia che possono essere aperti al pubblico, ai soci o ai clienti nell'orario compreso fra le ore 22,00 e le ore 7,00. Tale numero massimo non può essere superiore a un esercizio ogni 20.000 abitanti; può comunque essere consentita l'apertura notturna di un esercizio di telefonia nei comuni aventi popolazione inferiore a tale cifra.
      2. I comuni, in conformità alle proprie deliberazioni, ove assunte ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabiliscono altresì criteri di rotazione e di turnazione fra gli esercizi di telefonia. Tali criteri possono essere determinati con riferimento all'intero territorio comunale o alle circoscrizioni di decentramento comunale.

Art. 4.
(Disposizione transitoria).

      1. I comuni provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1, nei comuni che non hanno ancora dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, è temporaneamente vietata l'apertura degli esercizi di telefonia nell'orario compreso fra le ore 22,00 e le ore 7,00.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Il titolare di esercizio di telefonia, o il suo preposto che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
      2. In caso di particolare gravità o di recidiva della violazione prevista dal comma 1, è disposta anche la sospensione

 

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dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione comminata ai sensi del citato comma 1.
      3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.